Oggetto: invalidità della assemblea straordinaria della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO (San Gemini 30.3.2008)
Il sottoscritto Alessandro Battani, in qualità di Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo Villa D’Oro, con sede a Modena, Via dei Lancillotto n. 10, codice federale n. 34 espone quanto segue
In data 30.3.2008 si è tenuta a San Gemini (TR) l’assemblea straordinaria delle società indetta dal Consiglio Federale FITET per la approvazione della modifica dello Statuto Federale sulla base della proposta di modifica inviata alle società unitamente all’avviso di convocazione.
La scrivente società sportiva, avente diritto alla partecipazione, non era presente in assemblea.
L’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta in assemblea, è illegittima, in quanto risultano palesemente violate alcune norme statutarie, prima fra tutte l’art. 30.2 (Validità delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari) - disposizione il cui contenuto è ribadito esattamente all’art. 74.4 (Modifiche allo Statuto) - che stabilisce:
“Per procedere alla modifica dello Statuto è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell’art.29.”
Il totale complessivo dei voti della Federazione Tennistavolo, sulla base della tabella voti vigente al momento della assemblea in oggetto, è pari a 34.559 voti, distribuiti come segue:
24.027 voti dirigenti;
6.957 voti atleti;
3.575 voti tecnici;
34.559 totale voti.
Pertanto, ai sensi del sopra citato art. 30.2 dello Statuto, occorreva la presenza, anche in seconda convocazione, di aventi diritto al voto rappresentanti almeno la metà più uno di 34.559 voti, vale a dire 17.280 voti.
Risulta dal verbale notarile della Assemblea, nonchè dal verbale verifica poteri ivi allegato che, al momento della apertura dei lavori in seconda convocazione, erano presenti:
- 37 società;
- 67 società per delega;
- 10 atleti;
- 10 tecnici;
totale voti 13.203.
Si legge quindi nel verbale che:
“...Risulta pertanto possibile costituire l’Assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell’art.30, comma 2) dello Statuto Federale, per la modifica dello Statuto Federale, in quanto sono presenti aventi diritto al voto che rappresentano almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell’art.29 dello Statuto e pari a 26.291 (il quorum necessario era quindi 13.147)”.
Dal confronto dei numeri qui sopra riportati, emerge chiaramente il gravissimo errore in cui è incorsa la Commissione Verifica Poteri.
La violazione della norma che disciplina il raggiungimento del quorum è talmente palese e macroscopica da non richiedere particolari approfondimenti.
Basterà dire che la Commissione Verifica Poteri è stata probabilmente, per così dire, “tratta in inganno” dalla colonna dei “voti previsti” (26.291) – che non va confusa con quella dei “voti spettanti” (34.559) , come si vede nel “Quadro riassuntivo della tabella voti”, allegata all’avviso di convocazione.
I “voti previsti” (s’intende, “previsti” in assemblea) sono quelli che risultano una volta esaurita la procedura stabilita per la partecipazione alla assemblea dei rappresentanti di atleti e tecnici, che, ai sensi degli artt.31 e 32 dello Statuto, avviene mediante la preventiva elezione dei rispettivi propri rappresentanti in quota atleti e in quota tecnici, pena l’inammissibilità a partecipare all’assemblea con diritto di voto, limitatamente alla quota di voti spettanti a dette due categorie.
I “voti spettanti” sono invece quelli complessivi attribuiti ai sensi dell’art.29 dello Statuto, indipendentemente dalle variabili provocate della effettiva partecipazione all’assemblea di quote atleti e tecnici.
E’ fin troppo evidente la considerazione che, se lo Statuto ha inteso prevedere un quorum qualificato per l’approvazione delle modifiche allo Statuto stesso, quorum rapportato al totale dei voti di tutte le componenti (dirigenti, atleti e tecnici), quindi indipendentemente dalla concreta partecipazione alla assemblea, sarebbe assurdo ipotizzare che il suddetto quorum possa essere mobile e variare a seconda della volontà delle società di partecipare o meno alle operazioni assembleari per la quota riservata agli atleti e ai tecnici; le società che non intendono nominare il proprio delegato atleta e/o tecnico, vengono sì a “perdere” i relativi voti in assemblea, ma il monte voti federali complessivi rimane sempre lo stesso!
Per concludere sul punto si ribadisce che alla assemblea del 30.3.2008 non è stato raggiunto il quorum previsto dall’art. 30.2 dello Statuto. E’ evidente infatti che la richiesta di una maggioranza qualificata che faccia espresso rinvio al “totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell’art.29” non può che riferirsi, appunto, al totale dei voti risultanti dalla vigente Tabella Voti (comprensiva di voti dirigenti, atleti e tecnici).
Nel caso di specie, essendo presenti soltanto 13.203 voti su 34.559, la percentuale dei voti presenti in assemblea è stata pari al 38,2 per cento e quindi di gran lunga inferiore alla metà più uno richiesta dallo Statuto.
Pur ritenendo assorbente il motivo sopra argomentato, per completezza, si segnalano altre irregolarità registrate in assemblea che giustificherebbero comunque l’annullamento delle relative delibere:
- ha partecipato alle operazioni di voto anche almeno un Presidente Regionale (Sig. Alberto Cavalli – Emilia Romagna), in proprio e per delega, con un numero di voti tale che, in mancanza, non avrebbe nemmeno consentito il raggiungimento del quorum (apparente) di 13.147 voti; ciò in violazione degli artt. 28 e 33 dello Statuto;
- alcune deleghe, senza le quali non si sarebbe raggiunto il quorum (apparente) di 13.147 voti, sono state accettate in sede di verifica senza che risultassero rilasciate sull’apposito modulo di cui all’art.27 del Regolamento Organico;
- la verifica del quorum (apparentemente) raggiunto è avvenuta alle ore 14,11, in notevole ritardo rispetto all’orario fissato per la seconda convocazione della assemblea (ore 13,30), ciò in violazione dell’art.30.8 (Operazioni preliminari all’Assemblea Generale);
- le singole votazioni sono avvenute mediante il sistema della alzata di mano da parte dei dissenzienti, senza che ogni volta fosse verificata la sussistenza della forza assembleare. Ora, dal momento che il quorum era stato (apparentemente) raggiunto per pochissimi voti, l’uscita dalla sala di qualche delegato (riferita da alcuni dei presenti) ha certamente ridotto il numero di voti presenti (al di sotto del quorum apparentemente raggiunto).
- la delibera assembleare ha riguardato l’approvazione di numerose modifiche di norme statutarie con un contenuto del tutto diverso rispetto a quello della versione approvata dal Consiglio Federale ed inviata alle società al momento della convocazione; ciò è accaduto in quanto alcuni giorni prima della celebrazione dell’assemblea, il CONI, con nota del 21.3.2008, aveva richiesto alla FITeT una copiosa serie di emendamenti onde conformare le norme statutarie ai principi informatori del CONI; detti emendamenti, parzialmente inseriti nelle versione dello Statuto sottoposta all’assemblea, ad eccezione di quelli riguardanti l’art. 29 di cui si dirà tra poco, sono stati approvati dall’assemblea.
La versione dello Statuto sottoposta all’assemblea è quindi diversa da quella inviata alle società all’atto della convocazione ed inoltre non è mai stata approvata dal Consiglio Federale.
Sotto altro profilo, al contrario, l’approvazione del nuovo art. 29 dello Statuto, concernente la delicatissima materia della “Attribuzione dei voti”, è avvenuta in contrasto alle considerazioni espresse dal CONI nella suddetta nota del 21.3.2008, in particolare laddove l’Ente ha rilevato
“che le modifiche introdotte contrastano con quanto stabilito in materia al punto 3b) dei Principi emanati dal CONI. Ferme restando le considerazioni della Giunta Nazionale di cui al provvedimento n.494 del 26 ottobre 2004 in ordine alla necessità da parte del Consiglio Federale, stante l’attuale sistema del riconoscimento dei voti plurimi previsto dallo Statuto vigente, di adottare preventivamente adeguati correttivi sottesi ad eliminare illegittime concentrazioni di voti, si rappresenta che il criterio di attribuzione dei voti predetti deve essere unico per tutte le assemblee (nazionali e territoriali) senza dar luogo a differenze relative al diritto di voto espresso in ambito nazionale ed in ambito periferico.”
Solo per inciso, si segnala che nella nostra Federazione vi è da tempo un acceso dibattito originato dal sistema della attribuzione dei voti plurimi, da cui deriva il fenomeno per cui alcune poche società raggiungono un numero notevolissimo di voti (ad esempio, la società di Castel Goffredo ha diritto a 1.851 voti), oltre al voto base attribuito a ciascuna società (poco meno di 600 sul territorio nazionale), rendendo possibili, anzi probabili, alleanze tra un numero ristrettissimo di società le quali vengono così a detenere la maggioranza in sede assembleare, a dispetto dei principi di partecipazione democratica voluti dal CONI, derivanti dai principi generali in materia di associazionismo.
Per tutti i motivi suesposti si chiede che la Ill.ma GIUNTA NAZIONALE DEL CONI, previa esecuzione delle opportune verifiche, anche a mezzo della Segreteria Generale della FITET a cui è rivolta la presente per conoscenza, accertata la violazione delle norme statutarie e regolamentari di cui sopra, voglia disporre l’annullamento e/o la non approvazione di tutte le delibere approvate in sede assembleare in data 30.3.2008 a San Gemini e comunque voglia procedere con tutte le iniziative più opportune all’accertamento dei fatti e prendere i provvedimenti ritenuti idonei al caso.
Con osservanza
per la A.S.D. T.T. Villa D’Oro Modena
Alessandro Battani